
L’inquadramento dei volontari nelle ASD
Quella dei rapporti di lavoro è un aspetto sempre molto delicato e importante da analizzare, anche per quel che riguarda le associazioni sportive, in quanto è terreno fertile per incomprensioni, errori e conseguenti verifiche da parte delle autorità competenti. Un caso particolare sul quale focalizzare la nostra attenzione è quello relativo ai cosiddetti volontari, una risorsa estremamente preziosa in diversi settori, non ultimi quelli delle associazioni sportive.
I prestatori d’opera gratuita
Un po’ come abbiamo visto anche parlando della distinzione tra soci e tesserati è importante chiarire una questione “formale”, relativa al nome con il quale a livello giuridico vengono identificati i volontari, ovvero coloro che effettuano una prestazione a titolo completamente gratuito. L’utilizzo del termine volontario è di per sé corretto solamente per chi svolge attività presso gli Enti del Terzo Settore. Nel caso delle associazioni sportive, invece, il termine preciso è quello di prestatori d’opera gratuiti.
La tutela del lavoro dei volontari
Come ogni tipo di rapporto di lavoro, anche se volontario e privo di retribuzione, va per legge formalizzato e regolarizzato. In assenza di tale regolarizzazione sono possibili delle sanzioni che vanno da un minimo di 1500€ ad un massimo di 36000€ per ogni lavoratore considerato irregolare. La regolarizzazione di queste prestazioni di lavoro è molto importante per entrambe le parti ed è molto semplice da effettuare. Vediamo qual è la procedura prevista e come gestire questo tipo di collaborazioni.
Come regolarizzare i volontari
Il ruolo dei prestatori d’opera gratuiti all’interno delle associazioni sportive è comunque possibile, ma va regolarizzato. Per farlo deve essere il volontario a inviare una raccomandata in plico (ovvero senza busta) all’indirizzo dell’ASD nel quale dichiara espressamente di essere al corrente che la sua prestazione non verrà retribuita. È doveroso anche indicare la durata di tale prestazione e la tipologia. Va ricordato che, trattandosi di volontariato, il lavoratore non ha alcun obbligo di presenza. Qualora volesse cessare questo tipo di collaborazione non è nemmeno tenuto a comunicarlo all’associazione sportiva per la quale lavora né a dare una formale motivazione.
Quanto appena detto è la procedura che il lavoratore deve fare per tutelarsi e tutelare l’associazione sportiva nella quale lavora gratuitamente. Parallelamente è consigliabile che il Consiglio Direttivo dell’ASD, alla prima occasione utile dopo aver ricevuto la lettera di disponibilità del volontario, rediga un verbale nel quale accetta tale incarico, in modo che questo sia riconosciuto a livello generale da parte di tutti i soci.
Questa raccomandata va inviata solamente la prima volta e, non trattandosi di un obbligo contabile, non deve essere rinnovata. Una volta ricevuta l’ASD è tenuta a conservare la raccomandata tra i documenti dell’associazione e va mostrata in caso di verifica.
Per i volontari del Terzo Settore, di cui precedentemente abbiamo fatto menzione, esiste invece un apposito Registro dei Volontari, nei quali gli enti sono tenuti a inserire i dati di coloro che prestano il loro lavoro gratuitamente.

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