
Pagamenti tracciabili: gli obblighi per ASD e SSD
L’obbligo della tracciabilità dei pagamenti non è più una novità, essendo operativa ormai da tempo, ma è utile scoprire quali sono le novità in questo campo introdotte dalla nuova legge di bilancio. Per accedere a una serie di detrazioni fiscali, infatti, è necessario che i pagamenti sostenuti siano stati effettuati con metodi di pagamento tracciabili. Scopriamo quindi come tutto questo si configura nelle detrazioni fiscali per lo sport e nella gestione delle ASD e delle SSD.
Detrazioni fiscali e pagamenti tracciabili
Da diversi anni tutti coloro che hanno figli a carico possono ottenere una detrazione fiscale del 19% (per una spesa non superiore a 210€) per l’iscrizione annuale alle attività sportive. I ragazzi tra i 5 e i 18 anni che vogliono frequentare una palestra o una qualsiasi altra realtà sportiva, possono beneficiare di questa particolare agevolazione che corrisponde a un massimo di 39.90€ per ogni figlio. Per accedere a questa agevolazione è sufficiente che l’ASD o la SSD a cui ci si iscrive rilasci una ricevuta dell’iscrizione e del pagamento. La novità introdotta dalla legge di bilancio del 2020 è che, per avere diritto all’agevolazione fiscale, il saldo della quota annuale deve essere necessariamente effettuato tramite pagamenti tracciabili. Non più contanti, quindi, ma pagamenti tramite bancomat, assegni, carte di credito o bonifico. Si può continuare a pagare in contanti, ma in questo modo si perde la facoltà di ottenere la detrazione fiscale.
Il testo della Legge di Bilancio 2020, infatti, all’articolo 679 recita: “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241”.L’articolo 680, invece: “La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”. Va specificato anche come questa normativa è retroattiva, valida quindi per tutti i pagamenti telematici dal 1 gennaio.
Gli obblighi per le ASD e le SSD
Dall’altra parte, anche le ASD e le SSD hanno diversi obblighi da ottemperare per quel che riguarda i pagamenti tracciabili. Vediamo di fare chiarezza. Per dirimere molte questioni in materia è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/E del 1 agosto 2018. In questo documento si specifica come le ASD e le SSD abbiano la soglia massima di 1000€ oltre la quale scatta l’obbligo per cui i pagamenti devono essere ricevuti solamente tramite sistemi tracciabili. Questa normativa si applica agli enti che rientrano nel regime 398/91 e che siano senza fini di luco. La violazione di questo obbligo comporta una sanzione che va da un minimo di 250€ fino a un massimo di 2000€.
Può però capitare che le ASD e le SSD ricevano singoli pagamenti in contanti di importo minore ai 1000€, ma che complessivamente superino questa soglia. In questo caso l’ente sportivo deve rilasciare, per ogni operazione, una quietanza e conservarne una copia. Per consentire agli organi competenti di eseguire tutti i controlli del caso, è necessario che le ASD e le SSD si dotino di un registro nel quale annotare in maniera analitica sia le entrate che le uscite. Per ogni operazione vanno indicati sia l’importo che la causale e il nominativo di chi lo ha eseguito.

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