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Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche

Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche: cos’è e come funziona

Da diversi mesi il settore dello sport dilettantistico è coinvolto in importanti cambiamenti, sia operativi che in fase di sviluppo e definizione. Dall’introduzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore a tutte le novità che interessano la Riforma dello Sport, una particolare attenzione va posta al Registro Unico delle Attività Dilettantistiche entrato in vigore lo scorso 31 agosto.

Cos’è il Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche

Come indicato dal Consiglio Nazionale del CONI il Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche è lo strumento tramite il qualeconfermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva”. Nello specifico l’iscrizione al registrocertifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica”.

Questo Registro Nazionale consentirà al CONI di tenere l’elenco aggiornato delle ASD e delle SSD iscritte da trasmettere, come previsto dalla normativa vigente, ogni anno al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate.

Iscrizione e cancellazione

L’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche è rivolta a tutte le associazioni e le società dilettantistiche che svolgono attività sportiva operanti nell’ambito di una federazione nazionale, di una disciplina sportiva associata o di un ente di promozione sportiva tra quelli riconosciuti dal CONI. Tra le attività sportive rientrano anche l’attività formativa e didattica. Una sezione particolare del Registro è destinata alle associazioni e alle società sportive aderenti al CIP, il Comitato Italiano Paralimpico.

Le domande di iscrizione vanno presentate tramite la piattaforma online dedicata e sarà gestito da Sport e Salute SpA. L’iscrizione consente di usufruire dei contributi pubblici e dei benefici rivolti alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.

Le realtà sportive già iscritte al registro del CONI non dovranno effettuare una nuova registrazione in quanto verranno trasferite automaticamente nel nuovo registro. Le nuove domande di iscrizione, invece, verranno inviate al Dipartimento per lo sport o all’ente di riferimento a cui l’associazione o la società sportiva fa riferimento e dovrà essere completa dei dati anagrafici dell’ente sportivo che richiede l’iscrizione, di quelli del legale rappresentane, dei membri del consiglio direttivo, di quelli degli altri organi così come stabilito dallo statuto sociale e quelli di tutti i tesserati (anche i minori). Inoltre la domanda deve contenere le attività svolte dai tesserati, l’elenco degli impianti impiegati per lo svolgimento delle attività e i dati relativi al diritto di utilizzo su di essi. Vanno allegati anche i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali.

Entro 30 giorni dall’approvazione dell’iscrizione le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno depositare presso il registro la seguente documentazione: bilancio di esercizio (o il rendiconto economico finanziario) approvato e i verbali delle modifiche allo statuto, agli organi statutari o alla sede legale.

Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda il Dipartimento per lo sport potrà accogliere la domanda e completare l’iter di iscrizione oppure respingerla (motivando le ragioni) o richiedere ulteriori documenti a integrazione da presentare entro trenta giorni).

Altra novità riguarda la possibilità, contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche, di inoltrare la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica.

La cancellazione dal registro, invece, può avvenire o per scelta da parte dell’ente iscritto tramite specifica istanza oppure a seguito di accertamento d’ufficio, provvedimenti definitivi dell’autorità tributaria o di quella giudiziaria, per carenza dei requisiti per la permanenza all’interno del registro o, ancora, per scioglimento, cessazione o estinzione dell’ente.

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